Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
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E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella
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E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
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E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
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Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e
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E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli
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E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di
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Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del
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fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
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, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la
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In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni
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, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo
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trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure
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durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
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E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei
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ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni